Art. 6.
(Formazione permanente obbligatoria).

      1. I magistrati della giustizia di pace sono tenuti a partecipare alle attività organizzate dalla struttura di formazione decentrata della commissione per la formazione della magistratura onoraria, costituita presso ciascuna sede di corte d'appello dal CSM, funzionale anche ai fini della valutazione per la conferma nell'incarico di magistrato della giustizia di pace e per l'eventuale passaggio ad altra funzione.

 

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      2. I corsi di formazione permanente prevedono la realizzazione periodica di incontri di studio, anche di supporto alle attività di tirocinio pratico, diretti all'approfondimento di temi giuridici di interesse e di attualità, alla valorizzazione di profili deontologici, mediante il coinvolgimento di rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e del mondo universitario, nonché a un confronto sulle esperienze giurisprudenziali all'interno degli uffici.